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Assicurazioni online: il diritto di recesso

Con il termine "recesso" ci si riferisce giuridicamente alla clausola inalienabile di rescindere unilateralmente da un contratto a distanza.

Questa facoltà serve quindi a tutelare il diritto di ripensamento (del consumatore in primis ma anche teoricamente del venditore) che stipula il contratto senza poter visionare dal vivo e toccare con mano la merce. Ma il diritto di recesso non si applica solo ai beni materiali: lo stesso si estende infatti alle polizze assicurative stipulate online o telefonicamente (nonché ad altri contratti a distanza come prestiti o abbonamenti). Per quanto concerne nello specifico il settore assicurativo e finanziario il riferimento legislativo è al D.lgs. 385/93 (TUB) art.125 ter. Le ultime modifiche sono state apportate dal Decreto 21/2014, che ha prolungato il termine utile per esercitare il diritto di recesso.

Di norma per i contratti online il termine del diritto di recesso è fissato a 14 giorni dalla data di stipula (o, se non coincidente, da quella in cui il consumatore riceve il fascicolo informativo). Per le polizze assicurative invece, in virtù della maggiore complessità delle condizioni contrattuali, il termine viene allungato fino a 30 giorni. Questo però vale per le polizze di durata minima di sei mesi. Restano quindi escluse la maggior parte delle assicurazioni viaggio online relative ad una singola vacanza.

Il consumatore che intende esercitare il diritto di recesso è tenuto a verificare le condizioni del contraente. Di solito viene richiesto invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il rimborso non deve essere necessariamente totale: la compagnia ha infatti il diritto di trattenere l’imposta sostitutiva dell’IVA (solitamente variabile dal 9 al 16% del premio), il contributo SSN (10,50% del premio) e la quota corrispondente ai giorni di cui si è beneficiato della polizza (se il ripensamento non è immediato).

Ribadiamo che il recesso è un diritto e non una mera facoltà: salvo che il fatto non costituisca reato, il fornitore del servizio finanziario che ostacola l’esercizio dello stesso o che non rimborsa le somme eventualmente pagate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 50mila euro. I suddetti importi possono essere raddoppiati in casi di particolare gravità.

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