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Erbe medicinali: tra ieri e oggi, cosa è cambiato

L'evoluzione delle erbe in campo medico prima e ora

Lino, aloe e ricino furono particolarmente utilizzati dagli Egiziani, mentre i Fenici predilessero particolarmente le spezie esotiche, e, successivamente, anche Greci, Romani ed Arabi non mancarono di avvalersi delle sostanze presenti in natura per curare la salute del corpo: sin dai tempi più antichi, dunque, l'uomo ha chiesto aiuto a Madre Natura per guarire e ripristinare il proprio equilibrio fisiologico. Se, da un lato, l'uso dei rimedi naturali è appannaggio soprattutto delle discipline mediche orientali e non convenzionali - la medicina ayurvedica, ad esempio, fa un largo uso di zenzero, genziana e canapa, mentre quella cinese si affida a ginseng, liquirizia ed efedra - dall'altro si è assistito, nell'ultimo ventennio, ad un incremento dell'uso dei cosiddetti Herbal medicinal drug nel mondo occidentale. Questo, certamente, grazie ai ridotti effetti collaterali dei farmaci a base naturale, ed anche sull'onda di una cultura sempre più a favore delle medicine alternative. I dati di mercato, a conferma di questo trend, registrano l'ingresso di 160 nuovi farmaci vegetali tradizionali in Europa negli ultimi tre anni, soprattutto in Germania ed Inghilterra.

Negli ultimi mesi il settore degli herbal medicinal drug è stato interessato dai cambiamenti disposti dalla direttiva 2004/24/CE, divenuta al 100% effettiva dopo i sette anni, dalla data dell'entrata in vigore, accordati ai produttori per l'allineamento sul mercato. Consistente in una integrazione del codice per medicinali destinati ad uso umano riportato nella direttiva 2001/83/CE e finalizzata ad aumentare il livello di sicurezza e qualitativo dei farmaci commercializzati all'interno dei confini dell'Unione, la direttiva consente di accedere al mercato attuale soltanto ai prodotti regolarmente registrati secondo la nuova prassi approvata, che risulta semplificata rispetto a quella relativa ai farmaci tradizionali, e questo in considerazione della scadenza a lungo termine dei farmaci vegetali. Nello specifico, per poter essere venduti, i farmaci vegetali devono ottenere la relativa autorizzazione, che si ottiene previa registrazione e dichiarazione della totale non nocività del prodotto, ovviamente nel rispetto della posologia prevista, ed, inoltre, comprovante un uso trentennale dello stesso, con ben quindici anni di onorata carriera svolta in Europa.

Interessati dalla nuova direttiva anche i farmaci della medicina cinese ed ayurvedica, normalmente non rispondenti ai criteri chimico-biologici europei, ed in generale tutti i preparati con valenza terapeutica; esclusi dal suo ambito di applicazione, invece, gli integratori alimentari, regolamentati, nella nostra nazione, dal d. L.vo n. 169/2004 e, in altri Paesi europei, dalla direttiva 2002/46/CE, che riconosce a questi prodotti esclusivamente una funzionalità favorente e riequilibrante dei processi fisiologici. La nuova direttiva, dunque, non appone divieti alla commercializzazione di prodotti quali vitamine, integratori minerali ed infusi, né interviene circa la possibilità di avvalersi di discipline mediche quali l'omeopatia.

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